CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO E DI AGROTECNICO LAUREATO
Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 3 del 24 gennaio 2026 (entrato in vigore il 1 febbraio 2026)
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – NATURA DELLE DISPOSIZIONI DEONTOLOGICHE
- Il Codice deontologico della professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato contiene le disposizioni ed i principi etici che disciplinano la condotta degli iscritti nella loro vita personale e nell’esercizio della professione, sia svolta in forma individuale che associativa o societaria, al fine di garantire la tutela della fede pubblica, l’affidamento della clientela, gli interessi generali della professione, il rispetto della legalità e dei principi costituzionali e del diritto europeo.
- L’etica deontologica è essenzialmente l’etica del dovere, che deve essere applicata indipendentemente dalle convenienze e dalle conseguenze, e sulla base di questo trova luogo il presente Codice.
Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE
- Le disposizioni deontologiche si applicano a tutti gli iscritti nell’Albo professionale, sia singolarmente che alle società ed ai praticanti nello svolgimento della loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromesso il prestigio personale o l’immagine della professione.
- I praticanti e tutti coloro che svolgono le attività alternative al tirocinio, richieste in accreditamento in luogo di quest’ultimo, sono sottoposti ai doveri e alle presenti disposizioni deontologiche e al potere disciplinare dei Consigli di Disciplina.
Art. 3 – PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA PROFESSIONE
- La professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato si realizza secondo i principi dell’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 15 e 37 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea nonché sul razionale utilizzo delle risorse naturali garantendone il mantenimento e la rigenerazione; sulla ricerca della sostenibilità economica ed ambientale delle attività produttive; sul rispetto della biodiversità; sulla protezione e tutela dei sistemi forestali, anche urbani, ed ambientali; sulla protezione e rigenerazione del suolo; sui principi del benessere animale; sulla sicurezza alimentare; sulla conservazione e salvaguardia del paesaggio; sul rispetto della salute e sicurezza del lavoro.
Art. 4 – LA PROFESSIONE DI AGROTECNICO E DI AGROTECNICO LAUREATO
- La professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato si fonda sui principi di cui all’articolo precedente ed è svolta personalmente secondo quanto previsto dall’art. 2229 cc; essa ha carattere interdisciplinare e rilevanza sociale.
- Per la realizzazione dei principi di cui al comma precedente il Professionista è protagonista nei sistemi di conoscenza ed innovazione, promuovendoli ed applicandoli alle attività svolte.
- Lo svolgimento dell’attività professionale concorre alla piena realizzazione della personalità dell’Agrotecnico e dell’Agrotecnico laureato e si fonda sui principi di competenza; valorizzazione delle capacità individuali; libertà di concorrenza, nel rispetto del presente Codice deontologico o di specifiche disposizioni normative.
- La professione può essere svolta in forma individuale, associata o societaria ma l’attività resa è sempre personale.
Art. 5 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN ITALIA ED ALL’ESTERO
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato esercitano la propria attività rispettando sia i principi dell’ordinamento dello Stato in cui operano, sia quelli di carattere sovranazionale.
- L’iscritto che si trovi occasionalmente o prevalentemente a svolgere il proprio lavoro al di fuori del territorio nazionale resta comunque assoggettato al rispetto delle presenti disposizioni deontologiche, oltre all’applicazione delle norme previste nel Paese ospitante. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella del Paese ospitante, purché non confliggente con l’interesse pubblico al corretto esercizio dell’attività professionale.
TITOLO II – DOVERI
Art. 6 – DOVERI DEL PROFESSIONISTA
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato sono tenuti ai seguenti doveri: di dignità e decoro nello svolgimento dell’attività, anche subordinata, e nello svolgimento della vita privata; di indipendenza, conservando la propria autonomia da condizionamenti esterni; di lealtà e correttezza; di riservatezza e di conservazione del segreto professionale; di diligenza e trasparenza nell’espletamento degli incarichi.
- Oltre a quanto indicato al comma precedente il Professionista ha il dovere di aggiornarsi costantemente, per tutto il tempo in cui manterrà il detto status, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività nonché di adempiere ai propri obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi e contributivi, in particolare nei confronti delle istituzioni ordinistiche.
- Il Professionista è responsabile dell’utilizzo e della conservazione del timbro professionale rilasciato dal Collegio territoriale di appartenenza; in caso di smarrimento ha il dovere di avvertire immediatamente il Collegio che lo ha rilasciato e di sporgere denuncia alle competenti Autorità di polizia.
- Il Professionista è responsabile dell’utilizzo e della conservazione della Tessera professionale rilasciata dal Collegio; in caso di smarrimento ha il dovere di sporgere immediatamente denuncia ed avvertire il Collegio Nazionale ed il Collegio territoriale d’iscrizione.
- Il Professionista ha il dovere di informare con immediatezza, per iscritto, il proprio Collegio territoriale di qualsiasi variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato all’atto dell’iscrizione, sia nel proprio status (compresa l’assunzione di incarichi elettivi) che nell’ambito dell’attività professionale; ha altresì l’obbligo di comunicare per iscritto al proprio Collegio territoriale -ferma la presunzione di innocenza- qualsivoglia procedimento penale aperto a suo carico, ed i relativi effetti ed esiti.
- L’inosservanza degli indicati doveri costituisce illecito disciplinare.
Art. 7 – DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato sono tenuti, nell’interesse del cliente, all’osservanza del segreto professionale ed alla massima riservatezza su fatti ed informazioni apprese nell’esercizio dell’attività professionale. Quando ricorrono le condizioni, il segreto professionale può essere opposto anche agli organi di polizia giudiziaria qualora privi di specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità giudiziaria.
- Agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 200 c.p.p.
- Il Professionista deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto e della riservatezza professionale sia osservato anche dai suoi dipendenti, tirocinanti, collaboratori e consulenti in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per l’effetto dell’attività svolta.
Art. 8 – DOVERE DI COMPETENZA – PROFESSIONALITA’ SPECIFICA
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato devono accettare esclusivamente gli incarichi per il cui svolgimento abbiano una adeguata competenza e possiedano la necessaria professionalità specifica; quest’ultima è valutabile dal percorso formativo e di aggiornamento professionale, dall’eventuale specializzazione oltreché dal curriculum vitae.
- Il Professionista non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza o nei tempi previsti per concomitanza di altri impegni, qualora quest’ultima impossibilità sopravvenga il Professionista ne da immediata notizia al cliente, proponendo anche il nominativo di un altro Professionista in grado di portare a termine l’incarico in un tempo congruo.
TITOLO III – COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
Art. 9 – POSTURA PROFESSIONALE
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato non devono utilizzare la propria figura professionale per scopi contrari alle norme deontologiche, mantenendo un comportamento irreprensibile in qualsiasi occasione, anche al di fuori dell’attività professionale e nell’ambito delle proprie relazioni sociali.
- La condotta del Professionista deve avversare qualsiasi tesi o comportamento non ancorato a conoscenze scientifiche accreditate o linee guida riconosciute e non consigliare azioni tecnicamente inappropriate od eticamente non proporzionate rispetto ai benefici ottenibili o non corrette.
- Il Professionista deve altresì evitare comportamenti discriminatori e porsi nei confronti dei colleghi e dei terzi con atteggiamento improntato al dialogo ed all’apertura mentale.
Art. 10 – INFORMAZIONI PROFESSIONALI – PUBBLICITA’
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato può liberamente informare la propria clientela e l’utenza, con qualunque mezzo, nel rispetto del decoro professionale, sulle proprie specializzazioni, sui titoli di studio e professionali posseduti, sull’organizzazione e strutturazione dello studio nonché sui compensi delle prestazioni.
- Il messaggio pubblicitario e le informazioni devono avere esclusivamente finalità promozionali ed essere veritiere, corrette, non ingannevoli, non equivoche o suggestive, non comparative ed esclusivamente riferite alle attività professionali rese. E’ comunque vietata l’acquisizione di clientela tramite forme di pubblicità invasiva o non rispettosa delle disposizioni di cui al GDPR-General Data Protection Regulation; nell’utilizzo delle comunicazioni telematiche od elettroniche vanno evitate quelle massive.
- E’ fatto divieto, nelle informazioni pubblicitarie, menzionare o richiamare i nominativi dei propri clienti, salvo che questi ultimi abbiano prestato il loro consenso, nonché promuovere attività di soggetti non professionisti.
- Nel proprio sito internet l’esercente la professione, singola, associata o societaria, non può ospitare riferimenti commerciali.
Art. 11 – TITOLO PROFESSIONALE
- L’esercizio dell’attività professionale, singola, associata e societaria, deve avvenire con l’espressa indicazione del titolo professionale posseduto e, ove istituite, delle eventuali specializzazioni professionali.
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato, nello svolgimento dell’attività professionale, utilizzeranno, prima del proprio nome e cognome, il titolo professionale posseduto, come segue:
- “Agrotecnico”, per i soggetti privi di titolo accademico, in forma abbreviata “Agr.”;
- “Agrotecnico laureato” per i soggetti possessori di titolo accademico, in forma abbreviata “Agr. Dott.”;
- Nella propria carta intestata o negli strumenti informativi, ad esclusione del timbro professionale, è consentito aggiungere od affiancare al titolo professionale eventuali titoli di specializzazione, se istituiti, ovvero titoli di altra natura che debbono essere posti successivamente al titolo professionale.
- Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante l’uso di un titolo professionale non conseguito o lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
Art. 12 – DOMICILIO DIGITALE – VARIAZIONI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale certificato (casella di PEC-Posta Elettronica Certificata) comunicandolo al Collegio di appartenenza.
- E’ dovere dell’iscritto nell’Albo comunicare formalmente al proprio Collegio di appartenenza ogni variazione e/o aggiornamento del proprio domicilio digitale nonché di quello di residenza e di ogni altro dato personale o professionale.
Art. 13 – ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato sono tenuti ad accettare esclusivamente gli incarichi professionali che possono svolgere personalmente o sotto la propria prevalente direzione; qualora i medesimi siano svolti congiuntamente ad altri professionisti la modalità di sottoscrizione deve consentire l’individuazione delle singole competenze e responsabilità professionali. Qualora l’attività venga svolta in forma associata o societaria le prestazioni devono essere sempre sottoscritte dal professionista incaricato.
- Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 132/2025 è obbligo del Professionista comunicare ai clienti l’uso dei sistemi di AI-Artificial Intelligence nello svolgimento dell’incarico; detta informativa deve essere resa in modo chiaro, semplice ed esaustivo.
- Costituisce illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli o in qualsiasi altro modo renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di loro eventuale sospensione.
Art. 14 – ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato effettivamente esercenti l’attività professionale in forma continuativa sono tenuti a stipulare, anche mediante accesso a convenzioni collettive, una polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC professionale), per coprire i danni causati a terzi in relazione all’esercizio dell’attività professionale.
- La copertura assicurativa deve riguardare anche i collaboratori, i dipendenti, i tirocinanti e quanti altri collaborino direttamente, in forma subordinata o parasubordinata, con il Professionista il quale deve rendere noto al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi, le caratteristiche ed i massimali della propria polizza professionale.
Art. 15 – ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato devono adempiere alle obbligazioni assunte nei nei confronti dei terzi.
- L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere il prestigio o la dignità professionale e l’affidamento dei terzi.
TITOLO IV – RAPPORTI INTERNI ED ESTERNI
Art. 16 – RAPPORTI CON I COLLEGHI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato devono operare nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza verso i colleghi, per il mantenimento e l’accrescimento del prestigio della categoria. Analogo comportamento dovrà essere tenuto nei confronti di professionisti di altre categorie.
- Gli stessi principi di cui al comma precedente devono ispirare il comportamento del Professionista nei confronti dei tirocinanti e con le società costituite tra professionisti. L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato che si trovino nella irrinunciabile necessità di procedere, per motivi attinenti la professione, a forme di contenzioso nei nei confronti di un collega, di una associazione professionale di colleghi o di società di professionisti con la presenza di colleghi, sono tenuti ad informarne preventivamente il Collegio di appartenenza, salvo che ciò possa pregiudicarne il diritto di difesa.
Art. 17 – RAPPORTI CON I COLLEGHI IN MERITO AD INCARICHI PROFESSIONALI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato che subentrino in un incarico precedentemente affidato ad altri, prima di sottoscriverne l’accettazione, devono accertarsi che questi ultimi siano stati esonerati.
- Il Professionista originariamente incaricato deve lealmente dare il proprio contributo collaborativo, anche mediante la consegna dei documenti/atti in proprio possesso, nonché comunicare in dettaglio le prestazioni già svolte, affinché la prosecuzione dell’attività professionale possa avvenire senza pregiudizi per il committente e per l’attività.
Art. 18 – INCARICHI DI PIU’ PROFESSIONISTI
- Nello svolgimento di incarichi che comportino la collaborazione di colleghi o di altri professionisti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, preventivamente all’assunzione dell’incarico, terranno distinto e precisato il contributo apportato da ciascun professionista, affinché i ruoli e le attività svolte possano risultare noti ed evidenti per la clientela.
Art. 19 – COLLABORATORI DEL PROFESSIONISTA
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato sono responsabili del comportamento dei propri dipendenti, collaboratori e tirocinanti nell’esecuzione dell’attività professionale, con i limiti di cui all’art. 2236 cc.
- Il Professionista deve garantire ai propri dipendenti, collaboratori e tirocinanti adeguate condizioni di svolgimento delle prestazioni lavorative, nel rispetto delle disposizioni normative e legislative.
- Il Professionista che accoglie tirocinanti deve loro trasmettere le proprie competenze teorico-pratiche finalizzandole alla crescita professionale del soggetto da formare.
Art. 20 – ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato può svolgere l’attività professionale in forma individuale, associata o societaria; in tale ultimo caso non può partecipare come amministratore e/o socio di maggioranza a più di una società tra professionisti.
- E’ ammessa la contemporanea partecipazione ad una o più associazioni professionali; fermo restando quanto al comma precedente, la partecipazione a più società professionali è ammessa nel limite massimo di due STP e nel solo caso esse operino in settori della professione assolutamente diversi fra loro.
- Ai fini della responsabilità disciplinare, quella della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.
Art. 21 – RAPPORTI CON I COMMITTENTI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato sono tenuti a rendere noto ed a far sottoscrivere dal committente, all’atto dell’assunzione dell’incarico, il preventivo di spesa ragionevolmente prevedibile sulla base delle prestazioni richieste. Dovranno inoltre fornire al cliente ogni chiarimento in merito all’incarico altresì informandolo di modifiche che potrebbero eventualmente rendersi manifeste prima di portare a compimento l’attività.
- Il Professionista, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente la necessità di integrare l’assistenza con altro professionista in possesso di dette competenze.
- Qualora, per qualunque ragione, il preventivo richieda significative revisioni il Professionista deve tempestivamente comunicarle al cliente.
- Il Professionista risponde del proprio lavoro verso i committenti e non deve attribuirsi, nei rapporti con gli altri, attività che non siano frutto esclusivo del proprio intelletto e del proprio impegno; fermo restando quanto indicato, nei casi di RTP-Raggruppamenti Temporanei di Professionisti e di ATP-Associazione Temporanee di Professionisti il Professionista capofila le rappresenta verso il committente.
Art. 22 – CONFERIMENTO ED ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
- L’incarico professionale è conferito dal cliente, qualora sia attribuito da un terzo, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso scritto del cliente e va svolto nel suo esclusivo interesse.
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato devono astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare conflitto con gli interessi del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico, anche non professionale. Il dovere di astensione sussiste anche se i clienti aventi interessi confliggenti si rivolgono a Professionisti che siano partecipi di una stessa società tra professionisti o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
- Il Professionista non deve avere alcun interesse personale nell’esito della propria attività, salvo il compenso pattuito.
Art. 23 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
- Il rapporto con il cliente è su base fiduciaria ed il Professionista svolge l’incarico con l’autonomia e l’indipendenza del proprio intelletto e con l’uso personale delle proprie conoscenze, segnalando al Collegio di iscrizione ogni tentativo di sviamento da questi principi da qualunque soggetto essi provengano.
- Quando il cliente è una persona fisica l’incarico professionale è assoggettato anche al Codice del Consumo di cui al D. Lgs. n. 206/2005 e smi.
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato sono liberi di accettare o rifiutare gli incarichi proposti ma, ove accettati, sono tenuti a svolgerli secondo i doveri di diligenza, coscienza, competenza e decoro professionale.
- Il Professionista è tenuto a rifiutare gli incarichi che potrebbero porlo in una condizione di conflitto di interessi o di contrapposizione rispetto ai propri doveri professionali ed altresì a rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
- Il Professionista non deve proseguire l’incarico quando la condotta e/o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento ovvero qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato; non deve inoltre compiere azioni che possano configurarsi come concorrenza sleale.
- Nell’ipotesi di impedimento sopravvenuto all’assunzione dell’incarico, il Professionista ha il dovere di evidenziare tempestivamente la circostanza al cliente proponendo -in caso di rinuncia parziale- l’affiancamento di altro professionista con adeguata competenza, pur restando in questo caso l’incarico sotto la sua responsabilità, ovvero -in caso di rinuncia totale- il nominativo di un altro Professionista in grado di portare a termine l’attività.
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato hanno la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.
- Il Professionista è tenuto a consegnare -anche con modalità telematiche- al committente, a completamento dell’incarico e qualora richiesto altresì durante lo svolgimento del mandato, i documenti dallo stesso ricevuti nonché copia di quelli prodotti e/o provenienti da terzi; egli, anche senza il consenso del cliente, può estrarre e conservare copia della documentazione strettamente necessaria a comprovare l’attività svolta, fermo il dovere di riservatezza.
- Il Professionista che riceve un incarico diventa titolare del trattamento dei dati personali del cliente, raccolti per la corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale. Deve altresì informare il cliente sul trattamento e sulla procedura di gestione dei dati, oltreché garantire la sicurezza di questi ultimi.
Art. 24 – PROFESSIONISTI DIPENDENTI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato contestualmente dipendenti di una Pubblica Amministrazione possono svolgere l’attività professionale solo nei casi previsti dalla legge, previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. Nello svolgimento autorizzato della professione gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati devono evitare situazioni che determinino conflitti di interesse con l’attività svolta presso l’Amministrazione di appartenenza.
- Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati anche dipendenti di aziende private, di norma, possono contestualmente esercitare la professione, salvo non risultino specifici e legittimi impedimenti nei contratti collettivi di lavoro, evitando in ogni caso che l’eventuale attività professionale li ponga in conflitto di interesse con il lavoro subordinato da loro svolto.
- Qualora, in costanza di rapporto dipendente, l’iscritto nell’Albo eserciti la professione o ponga in essere singoli atti professionali e gli venga chiesto di assumere una condotta non conforme a quanto previsto dal presente Codice Deontologico, egli è esonerato da responsabilità a condizione che segnali per iscritto il conflitto al proprio datore di lavoro od a chi ne applica l’autorità.
- La semplice iscrizione nell’Albo, senza effettivo esercizio professionale, di un soggetto lavoratore dipendente è sempre ammessa, con annotazione a margine.
Art. 25 – COMPENSO PROFESSIONALE
- Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere proporzionato: a) alla quantità e qualità del lavoro, b) alla complessità dell’attività ed all’impegno richiesto per svolgerla; deve inoltre tener conto dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivanti al cliente.
- Se previsto nel preventivo, il compenso professionale può anche essere suddiviso in una parte fissa ed in una parte variabile, collegata al successo dell’incarico affidato.
- Rappresenta violazione deontologica la richiesta di compensi sproporzionati o non giustificati. Il Professionista, al momento della compilazione della parcella, dovrà riferirsi al preventivo già pattuito con il cliente riportando in dettaglio la parte o l’interezza delle prestazioni eseguite, le eventuali spese delle quali chiede il rimborso ed ogni altro onere eventualmente sopraggiunto.
- E’ consentita l’esecuzione di prestazioni gratuite, con compensi simbolici od inferiori a quelli determinati secondo i criteri di cui al comma 1, nei casi di rapporti di affectio, benevolentia ovvero per considerazioni di particolare valore sociale o di convenienza; dette prestazioni devono essere limitate per quantità, in proporzione all’attività professionale complessivamente svolta, e non possono essere pubblicizzate dal Professionista né utilizzate per l’accaparramento della clientela.
Art. 26 – EQUO COMPENSO
- Negli incarichi e nei rapporti professionali regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 il Professionista è tenuto a convenire con i committenti un compenso che sia equo e proporzionato rispetto alla prestazione professionale richiesta, determinato tenendo conto dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
- Nella predisposizione del preventivo nei confronti della committenza rientrante nell’ambito della legge n. 49/2023, il Professionista è tenuto a precisare che il compenso preventivato rispetta i criteri previsti dalla legge citata.
- Per la valutazione dell’equità e della proporzionalità del compenso di cui al comma precedente si deve tener conto: a) dell’importanza e della complessità della prestazione; b) delle conoscenze tecniche necessarie; c) dell’impegno richiesto, anche in relazione ad eventuali condizioni d’urgenza; d) del valore dell’attività; e) dei vantaggi, anche non economici, ottenibili; f) di quanto previsto dai parametri ministeriali.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di attività previste da convenzioni standard approvate dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Art. 27 – RAPPORTI ORDINISTICI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato hanno il dovere di collaborare fattivamente con gli organi di categoria (Consiglio territoriale, Federazione regionale e Consiglio Nazionale in particolare) per mantenerne ed accrescerne il prestigio nonché per la migliore realizzazione delle funzioni istituzionali, nell’interesse generale della professione.
- Fermo il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni ed esercitare il diritto di critica, l’iscritto nell’Albo professionale deve comportarsi, nei confronti degli organi ordinistici, con rispetto e correttezza. Egli ha sempre il dovere di conformare il proprio comportamento ai Regolamenti ed alle Direttive del Collegio Nazionale, da seguirsi con scrupolo, nonché alle indicazioni, rese secondo competenza, dal Collegio territoriale di appartenenza e dal Collegio Nazionale.
- L’iscritto nell’Albo professionale deve sempre lealmente applicare le eventuali decisioni precettive dei Consigli di Disciplina che lo riguardino, direttamente od indirettamente.
- L’iscritto nell’Albo professionale, se in disaccordo con le decisioni o le indicazioni degli organi di categoria, può presentare ricorso nelle sedi previste restando comunque uniformato agli indirizzi ricevuti, seppur non condivisi, fino alla definitiva decisione della controversia.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nell’ambito dei rapporti con la Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, per gli obblighi che ne derivano.
Art. 28 – INCARICHI
- L’Agrotecnico e l’Agrotecnico laureato che ricoprono cariche, anche non elettive, in seno alla categoria od in strutture da questa partecipate, adempiono alle funzioni ivi derivanti con responsabilità, spirito di servizio, disciplina ed onore, nell’interesse pubblico ed in quello della categoria rappresentata; essi operano nella funzione con obiettività, lealtà ed imparzialità.
- I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad astenersi dal partecipare alle sedute ed alle votazioni quando le decisioni da assumere li pongano in una condizione di conflitto di interessi od esistano ragioni di opportunità che possono determinare l’astensione.
Art. 29 – Definizioni
- Ai fini del presente Codice:
- per “Collegio territoriale” si intendono i Collegi provinciali ed interprovinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
- per “Collegio Nazionale” si intende il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati;
- per “Agrotecnico ed Agrotecnico laureato” si intendono tutti gli iscritti nell’Albo professionale;
- per Professionista si intende l’iscritto nell’Albo effettivamente esercente la professione;
- per “attività professionale” si intente la professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato;
- per “professione associativa” si intende quella svolta da Studi associati;
- per “professione societaria” si intende quella svolta da Società tra professionisti previste dalla legge 12.11.2011 n. 183 e normate dal DM 8.2.2013 n. 34.
Art. 30 – ENTRATA IN VIGORE – COORDINAMENTO NORMATIVO – PUBBLICITA’ LEGALE
- Il presente Regolamento entra il vigore il 1 febbraio 2026 ed è pubblicato nel sito istituzionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia; con la pubblicazione viene a cessare il precedente Codice Deontologico, approvato l’8 luglio 2000, che comunque sarà applicato dai Consigli di Disciplina per valutare i comportamenti occorsi e conclusi antecedentemente al 1 febbraio 2026.
- La pubblicazione ha valore di pubblicità legale e ne determina l’efficacia e la piena conoscibilità da parte dei terzi. Ai fini della decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il Codice Deontologico si considera conosciuto dal maggior termine fra l’entrata in vigore e la data della pubblicazione nel sito istituzionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
